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Sez. 1, Sentenza n. 1266 del 02/02/1993 (Rv. 480622 - 01)

Adozione - Adozione internazionale (di minori) - Adozione di minori stranieri - Condizioni - Delibazione. | Differenza massima di età fra adottanti ed adottando (quaranta anni) - Sussistenza - Accertamento con calcolo ad anni solari - Provvedimento di adozione del giudice straniero - Declaratoria di efficacia - Diniego - Condizioni.
Stato
decisa il 1993-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480622-01

Adozione - Adozione internazionale (di minori) - Adozione di minori stranieri - Condizioni - Delibazione.

Qualora il giudice straniero, nel disporre l'adozione del minore in situazioni di abbandono, in favore di coniugi italiani muniti della prescritta dichiarazione d'idoneità, ritenga sussistente il requisito della differenza massima di età fra adottanti ed adottando (quaranta anni) con un calcolo ad anni solari, anziché sulla scorta del raffronto fra le rispettive date di nascita, la declaratoria d'efficacia del relativo provvedimento, anche alla luce dei principi fissati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 148 del 1992, non può essere negata esclusivamente sulla base della difformità di detto criterio di calcolo rispetto a quello posto dall'ordinamento interno, ma soltanto in esito ad una valutazione di conflitto del criterio medesimo con i canoni fondamentali dello Stato in tema di diritto di famiglia e dei minori, ai sensi dell'art. 32 primo comma lett. c) della legge 4 maggio 1983 n. 184, tenendo conto che la lett. a) di tale disposizione recepisce, con un apprezzamento diretto di essenzialità, la regola della differenza massima di età di cui all'art. 6 secondo comma della legge stessa, non anche il parametro per calcolarla.

Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 6 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 30 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 31 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 32 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)