Sez. 1, Sentenza n. 1600 del 02/12/2004 Ud. (dep. 20/01/2005) Rv. 230779 - 01
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI E SENATO DELLA REPUBBLICA (PARLAMENTO) - PARLAMENTARI - GUARENTIGIE (IMMUNITÀ) - IN GENERE | Opinioni e voti - Limiti - Opinioni espresse al di fuori dell'esercizio delle funzioni - Diffamazione - Configurabilità - Fattispecie.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI E SENATO DELLA REPUBBLICA (PARLAMENTO) - PARLAMENTARI - GUARENTIGIE (IMMUNITÀ) - IN GENERE
In tema di immunità parlamentare, l'art. 3, comma primo, della Legge 20.6.2003 n. 140 - che innova la disciplina applicativa dell'art. 68 della Costituzione - esplicita, ma non amplia il contenuto della tutela accordata al parlamentare, limitata alle opinioni espresse o agli atti compiuti, che presentino un chiaro nesso funzionale con il concreto esercizio delle funzioni parlamentari, pur se svolte in forme non tipiche o "extra moenia". (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto viziata la motivazione del giudice di merito nella parte in cui ha individuato un collegamento funzionale fra le grevi espressioni indirizzate da un deputato ad un uomo politico - non tanto in tale sua veste, ma come persona anche in rapporto all'ambito familiare - e l'attività di parlamentare nell'ambito di un comizio per le elezioni amministrative, non tipicamente riconducibile all'ambito regolamentare). La Corte, recependo i principi enunciati dalla Consulta con la sentenza n. 120/2004, ha sottolineato che la prerogativa dell'insindacabilità "non può mai trasformarsi in un privilegio personale, quale sarebbe una immunità dalla giurisdizione conseguente alla mera qualità di parlamentare" e che solo il "nesso funzionale...consente di discernere le opinioni del parlamentare riconducibili alla libera manifestazione del pensiero, garantita ad ogni cittadino nei limiti generali della libertà di espressione, da quelle che riguardano l'esercizio della funzione parlamentare").
Riferimenti normativi: Costituzione art. 21, Costituzione art. 68, Legge 30/06/2003 num. 140 art. 3 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)