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Sez. 1, Sentenza n. 7249 del 27/06/1995 (Rv. 493121 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - IN GENERE | Coniuge titolare dell'assegno di divorzio - Diritto alla quota di trattamento di fine rapporto dell'altro coniuge - Anticipo di detta buonuscita ottenuto dall'obbligato prima dell'entrata in vigore della legge n. 74 del 1987 -Diritto del beneficiario ad ottenere una quota di detto anticipo - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493121-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - IN GENERE

Il coniuge titolare dell'assegno di divorzio non ha diritto di conseguire una quota dell'anticipo del trattamento di fine rapporto dell'altro coniuge, ai sensi dell'art. 12-bis della legge 1 dicembre 1970 n. 898 (introdotto dall'art. 16 della legge 6 marzo 1987 n. 74), quando il coniuge obbligato, pur avendo cessato il rapporto di lavoro successivamente all'entrata in vigore della legge n. 74 del 1987, abbia percepito l'anticipo prima di tale data, atteso che il detto anticipo, previsto dall'art. 2120 cod. civ., nel testo riformulato dall'art. 1 della legge 29 maggio 1982 n. 297, una volta accordato dal datore di lavoro e riscosso dal lavoratore, entra nel suo patrimonio e non può più essere revocato, determinando la definitiva acquisizione del relativo diritto su cui non può incidere un eventuale mutamento della legislazione in materia.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 12 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 16 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)