Sez. 1, Sentenza n. 3396 del 20/10/1986 Cc. (dep. 28/11/1986) Rv. 174430 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - REMISSIONE DEL DEBITO - TERMINE FISSATO DALL'ART. 96 DEL REGOLAMENTO PENITENZIARIO - LEGITTIMITÀ - RATIO.*
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - REMISSIONE DEL DEBITO - TERMINE FISSATO DALL'ART. 96 DEL REGOLAMENTO PENITENZIARIO - LEGITTIMITÀ - RATIO.*
È legittimo il termine, da ritenersi di natura perentoria, fissato dall'art. 96 del regolamento penitenziario (d.P.R. 29 aprile 1976, n. 431), per la proposizione della richiesta di remissione del debito (entro il mese che precede la dimissione e, comunque, non oltre i tre mesi successivi). Ciò in virtù del principio secondo cui il regolamento di esecuzione non deve necessariamente limitarsi a dettare norme esecutive in senso stretto, ma può anche contenere norme secondarie derivabili per via di interpretazione dalle norme primarie della legge (intra legem o secundum legem) ovvero norme di complemento e di integrazione rispetto alla legge istituzionale (extra legem o praeter legem), purché, in ogni caso, tali norme siano conformi alle finalità di tale legge, non modifichino la materia da questa disciplinata e non contrastino con i precetti di altre leggi o con i principi generali dell'ordinamento giuridico. (V mass n 115530; (Conf mass n 153132; (Conf mass n 144339; (Conf mass n 144340).*
Riferimenti normativi: DPR 29/04/1976 num. 431 art. 96 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)