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Sez. 3, Sentenza n. 9839 del 11/11/1996 (Rv. 500466 - 01)

PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - IN GENERE | Istituzione del giudice di pace - Disciplina transitoria ex art. 43 della legge n. 374 del 1991 - Cause pendenti dinanzi al conciliatore - Permanenza della giurisdizione del conciliatore - Sentenza del conciliatore impugnata in cassazione - Cassazione con rinvio - Giudizio di rinvio - Espletamento davanti al giudice di pace e non quello conciliatore - Necessità..
Stato
decisa il 1996-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500466-01

PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - IN GENERE

La disciplina transitoria dettata dall'art. 43 della legge 21 novembre 1991 n. 374, istitutiva del giudice di pace, ha confermato la giurisdizione del conciliatore per le cause innanzi allo stesso pendenti, fino al esaurimento delle stesse. Pertanto, con riguardo alle controversie definite dal Conciliatore con sentenza impugnata per Cassazione, ove la S.C. statuisca un rinvio, il relativo giudizio deve essere attribuito ai Giudici di pace, non potendo la controversia tornare presso giudici non più esistenti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Legge 21/11/1991 num. 374 art. 43 CORTE COST., Legge 04/12/1992 num. 477 art. 1, Legge 06/12/1994 num. 673, Decreto Legge 07/10/1994 num. 571 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)