diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 4985 del 29/05/1996 (Rv. 497873 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - IN GENERE | Soppressione dal 1 maggio 1995 del giudice conciliatore e istituzione del giudice di pace - Cassazione con rinvio di sentenza del conciliatore - Rinvio al giudice di pace - Disciplina transitoria attributiva al conciliatore della competenza per le cause pendenti presso lo stesso organo - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/497873-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - IN GENERE

A seguito della soppressione, dal 1 maggio 1995, del giudice conciliatore e dell'entrata in vigore del giudice di pace (art. 49 legge 21 novembre 1991 n. 374, come sostituito prima dall'art. 1, comma terzo, legge 4 dicembre 1992 n. 477 e, successivamente, dall'art. 13 del D.L. 7 ottobre 1994 n. 571, convertito in legge 6 dicembre 1994 n. 673), la competenza del conciliatore è rimasta ferma soltanto per le cause pendenti "dinanzi agli stessi organi" (art. 43 legge n. 374 del 1991). Pertanto, in caso cassazione con rinvio di una sentenza del conciliatore, il rinvio deve essere effettuato al giudice di pace, atteso che, una volta che la causa è pervenuta alla cognizione del giudice dell'impugnazione, viene meno il presupposto della disciplina transitoria.

Riferimenti normativi: Legge 21/11/1991 num. 374 art. 49 CORTE COST., Legge 04/12/1992 num. 477 art. 1, Decreto Legge 07/10/1994 num. 571 art. 13, Legge 06/12/1994 num. 673

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)