Sez. L, Sentenza n. 9967 del 12/05/2005 (Rv. 581839 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) | Criteri distintivi del rapporto di lavoro subordinato - Attività di insegnamento - Subordinazione - Elementi complementari e sintomatici - Altri elementi - Rilevanza - Condizioni - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI)
Con riferimento all'attività di insegnamento, ai fini dell'individuazione dei peculiari elementi indicativi della subordinazione, in collegamento con i criteri complementari e sussidiari, quali la continuità delle prestazioni, l'osservanza di un orario, la periodicità e predeterminazione della retribuzione, può essere differenziato, a seconda dei casi, il tipo di inserimento sia delle singole lezioni sia dell'attività del singolo docente, in un quadro complessivo didattico, formativo, valutativo, disciplinare. Ne consegue che non può attribuirsi la qualificazione di rapporto di lavoro subordinato al relativo incarico di insegnamento quando non sia esistito comunque "inter partes" un vincolo di subordinazione a carico del prestatore-docente e, in particolare, non vi sia stato un concreto inserimento dell'insegnante nell'organizzazione complessiva della scuola. (Nel caso di specie, la Corte Cass. ha ritenuto che la corte di merito avesse fatto corretta applicazione di tale principio, con motivazione adeguatamente e correttamente motivata, qualificando come di lavoro autonomo il rapporto intercorso tra un liceo musicale e l' insegnante al quale era stato conferito l'incarico, contrattualmente definito come autonomo, di insegnamento di corno, di durata biennale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)