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Sez. L, Sentenza n. 16661 del 08/08/2005 (Rv. 583321 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) | Insegnamento presso scuole private - Subordinazione - Criteri di valutazione - Coesistenza tra le stesse parti di due rapporti di lavoro, uno subordinato, l'altro autonomo - Possibilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583321-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI)

Con riferimento all'insegnante di scuola privata incaricato con orario ridotto nell'ambito di "corsi legali", non costituiscono, di per sè, elementi idonei a dimostrare il carattere subordinato del rapporto la continuità del medesimo, l'obbligo di attenersi ai programmi ministeriali, l'esistenza di un orario contrattualmente predeterminato, la commisurazione della retribuzione alle ore di lezione, nè alcun elemento utile è dato desumere dall'assunzione, per lo stesso corso ma per un numero maggiore di ore, di altri docenti come lavoratori subordinati. Peraltro, la caratterizzazione del rapporto come subordinato può derivare, oltre che da un puntuale esercizio da parte del datore di lavoro di poteri direttivi, anche con riferimento ai soli aspetti estrinseci della collaborazione (modifica unilaterale degli orari, delle classi o delle materie, imposizione di turni di disponibilità per sostituzioni, ecc.), o di poteri disciplinari, dall'esistenza di forme di articolato inserimento del singolo docente in un quadro organizzativo complessivo (analogo a quelle delle scuole pubbliche), sotto il profilo degli obblighi, anche collegiali, di programmazione formativa e didattica, di valutazione degli studenti, di intrattenimento di rapporti con i genitori e con gli stessi studenti, di partecipazione ai consigli di classe. Con riferimento all'insegnante di scuola privata, lavoratore subordinato della stessa, che sia incaricato di prestazioni ulteriori nei "corsi liberi", non può in linea di principio escludersi la coesistenza tra le stesse parti di distinti contratti di lavoro, subordinato ed autonomo, allorchè l'esistente rapporto di lavoro subordinato non costituisca presupposto necessario delle ulteriori prestazioni e le mansioni siano diverse e prestate con modalità tali da escludere la subordinazione.(Sulla base di tali principi la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto la subordinazione dell'insegnamento sui "corsi legali" sulla base di criteri inadeguati e la subordinazione dell'insegnamento sui "corsi liberi" sulla base della impossibilità della coesistenza tra le stessi parti dei due diversi rapporti di lavoro).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)