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Sez. L, Sentenza n. 2767 del 11/02/2005 (Rv. 580216 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) | Carattere distintivo del rapporto di lavoro subordinato - Subordinazione - Estremi - Peculiarità delle mansioni - Elementi complementari e sintomatici con riferimento ad attività d'insegnamento presso un istituto scolastico - Rilevanza - Condizioni.
Stato
decisa il 2005-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580216-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI)

Ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato, ove l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiarità delle mansioni e, in particolare, della loro natura intellettuale e del relativo atteggiarsi del rapporto, occorre far riferimento a criteri complementari e sussidiari che, con riferimento ad attività d'insegnamento prestata presso un istituto scolastico, rivelano il completo inserimento degli insegnanti nell'organizzazione scolastica, quali i colloqui con le famiglie, la partecipazione alle riunioni con gli altri docenti e agli scrutini, nel rispetto, per le istituzioni scolastiche soggette alle norme dettate per la scuola pubblica, delle disposizioni amministrative e quindi l'assoggettamento del docente a disciplina, organizzazione e direttive imposte da superiori istanze mediante circolari.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)