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Sez. L, Sentenza n. 4905 del 09/10/1985 (Rv. 442287 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - APPLICABILITÀ AI TRATTAMENTI PENSIONISTICI AZIENDALI - CONDIZIONI - TRATTAMENTI PENSIONISTICI AZIENDALI NON SOSTITUTIVI NÈ INTEGRATIVI MA AGGIUNTIVI - ESCLUSIONE DEI PREDETTI BENEFICI - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1985-10-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442287-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - APPLICABILITÀ AI TRATTAMENTI PENSIONISTICI AZIENDALI - CONDIZIONI - TRATTAMENTI PENSIONISTICI AZIENDALI NON SOSTITUTIVI NÈ INTEGRATIVI MA AGGIUNTIVI - ESCLUSIONE DEI PREDETTI BENEFICI - CONSEGUENZE.*

Affinché i benefici combattentistici, di cui alla legge n. 336 del 1970, compresi quelli specifici di cui all'art. 4 della legge n. 824 del 1971 (riduzione dell'età pensionabile ove prevista, possibilità del mantenimento in servizio fino al 31 dicembre 1979, concessione dell'aumento di servizio anche ai fini della maturazione dell'anzianità utile per il raggiungimento del diritto a pensione) possano applicarsi ai trattamenti pensionistici aziendali occorre - come richiede l'art. 4 cit. - che si tratti di veri e propri trattamenti integrativi a carico di gestioni speciali di natura pubblicistica, equiparabili quindi a quello dell'Assicurazione obbligatoria, e pertanto è necessario che ricorrano le caratteristiche previste dall'art. 28 R.d.l. 14 aprile 1939 n. 636 ossia che: a) la cassa, il fondo o la gestione speciale assicuri trattamenti non inferiori a quelli stabiliti per l'Assicurazione obbligatoria; b) le quote di contributo abbiano certe caratteristiche; C) sia stabilito il trasferimento all'Assicurazione generale obbligatoria dell'intera riserva matematica relativa ai contributi dell'Assicurazione stessa nei casi di cessazione dell'iscrizione o di soppressione della cassa, fondo o gestione speciale. Ove invece il trattamento pensionistico aziendale non abbia le caratteristiche predette, e quindi rappresenti una libera Forma di previdenza aziendale su base negoziale, con funzione aggiuntiva - e non sostitutiva o integrativa - del trattamento pensionistico dovuto dall'INPS (nè sostitutivo dell'indennità di anzianità), non trovano applicazione i benefici predetti, bensì devono ricorrere interamente i presupposti (quali i requisiti di età e di anzianità di servizio) previsti dagli ordinamenti interni istitutivi di detti trattamenti, salvo che la pensione sia sostitutiva dell'indennità di anzianità. (V 3411/84, mass n 435427; (V 4247/78, mass n 393893; (Conf 842/84, mass n 433071; (Conf 7454/83, mass n 432070).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 28, Legge 24/05/1970 num. 336 art. 1 CORTE COST., Legge 09/10/1971 num. 824 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)