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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 1997 del 04/02/2015 (Rv. 634612 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE | Regime anteriore alla legge n. 263 del 2005 - Statuizione - Obbligo di motivazione - Sussistenza - Motivazione implicita - Sufficienza - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634612-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE

Ai sensi dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo applicabile "ratione temporis" (prima della modifica introdotta dall'art. 2, comma 1, lettera a), della legge 28 dicembre 2005, n. 263) la scelta di compensare totalmente o parzialmente le spese processuali è riservata al prudente apprezzamento del giudice sulla base di un adeguato supporto motivazionale, che può anche desumersi dal complesso delle considerazioni giuridiche o di fatto enunciate a sostegno della decisione di merito o di rito. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che dalla motivazione della sentenza, limitata alla verifica della tardività dell'appello dell'INPS, non fossero in alcun modo evincibili le ragioni che avevano orientato il giudice nel disporre la compensazione delle spese, in violazione del criterio della soccombenza).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Legge 28/12/2005 num. 263 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)