Sez. 2, Sentenza n. 7763 del 17/05/2012 (Rv. 622415 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE | Regime anteriore alla legge n. 263 del 2005 - Statuizione - Obbligo di motivazione - Sussistenza - Criteri - Fattispecie di giusti motivi di compensazione ravvisati nell'intransigenza mostrata dalle parti rispetto a somma molto modesta.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE
Ai sensi dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., pure nel testo applicabile "ratione temporis" prima della modifica introdotta dall'art. 2, comma 1, lett. a), della legge 28 dicembre 2005 n. 263, la scelta di compensare le spese processuali è riservata al prudente, ma comunque motivato, apprezzamento del giudice di merito, la cui statuizione può essere censurata in sede di legittimità quando siano illogiche o contraddittorie le ragioni poste alla base della motivazione, e tali da inficiare, per inconsistenza o erroneità, il processo decisionale. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha confermato la statuizione di compensazione delle spese processuali adottata dal giudice di merito in relazione all'intransigenza dimostrata dalle parti rispetto ad una somma molto modesta, così ponendo in rilievo come, in considerazione della causale e dell'importo in oggetto, la risoluzione della controversia sarebbe potuta e dovuta avvenire bonariamente, ove le parti avessero dimostrato la volontà di definire la lite anziché irrigidirsi sulle rispettive posizioni).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 com. 2 CORTE COST., Legge 28/12/2005 num. 263 art. 2 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)