Sez. 1, Sentenza n. 1482 del 22/05/1973 (Rv. 364235 - 01)
DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - OPERAZIONI - PROGETTO DI DIVISIONE DEL GIUDICE ISTRUTTORE - IN GENERE - ACCETTAZIONE DEL PROGETTO - ORDINANZA DEL GIUDICE ISTRUTTORE - FUNZIONE - CONTESTAZIONI - PRONUNCIA - SENTENZA - NON SPECIFICITA DELLA CONTESTAZIONE - IRRILEVANZA - PRONUNCIA CONFORME AL PROGETTO - CONDANNA ALLE SPESE DELL'OPPONENTE.*
DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - OPERAZIONI - PROGETTO DI DIVISIONE DEL GIUDICE ISTRUTTORE - IN GENERE - ACCETTAZIONE DEL PROGETTO - ORDINANZA DEL GIUDICE ISTRUTTORE - FUNZIONE - CONTESTAZIONI - PRONUNCIA - SENTENZA - NON SPECIFICITA DELLA CONTESTAZIONE - IRRILEVANZA - PRONUNCIA CONFORME AL PROGETTO - CONDANNA ALLE SPESE DELL'OPPONENTE.*
L'ordinanza con cui il giudice istruttore dichiara esecutivo il progetto di divisione ha la funzione di controllare la legalita del procedimento e di conferire efficacia esecutiva all'accordo delle parti, che risulti dall'accettazione del progetto o sia desumibile dal silenzio o dalla contumacia, e che costituisce la fonte degli effetti sostanziali della ripartizione. La dichiarazione di non accettazione del progetto da parte di uno dei condividenti, ancorche non si concreti in contestazioni specifiche, rende necessaria la sentenza per l'attuazione della divisione e, nel caso che cio avvenga in conformita del progetto stesso, determina la responsabilita di detto condividente per le spese della fase processuale successiva all'udienza di discussione del progetto. (V 1451/69, mass n 340231; 1962/66, mass n 323803).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 789, Cod. Proc. Civ. art. 785
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)