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Sez. 3, Sentenza n. 30136 del 28/05/2004 Ud. (dep. 09/07/2004) Rv. 229473 - 01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INTERMEDIAZIONE ED INTERPOSIZIONE NELLE PRESTAZIONI DI LAVORO (DIVIETO) | Reato di intermediazione delle prestazioni di cui all'art. 1 della legge n. 1369 del 1960 - Abrogazione a seguito dell'entrata in vigore della disposizione di cui all'art. 18 del D.Lgs. n. 276 del 2003 - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2004-05-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229473-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INTERMEDIAZIONE ED INTERPOSIZIONE NELLE PRESTAZIONI DI LAVORO (DIVIETO)

Anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 18 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, deve ritenersi non abrogata la disposizione di cui all'art. 1 della legge n. 1369 del 1960, che punisce il committente e l'appaltatore che ricorrono a qualsiasi esecuzione di prestazioni lavorative mediante impiego di manodopera assunta dall'appaltatore, ma di fatto operante alle dipendenze del committente: infatti il citato decreto legislativo riproduce formalmente il regime sanzionatorio già previsto dalla precedente legislazione, distinguendo tra la somministrazione irregolare (art. 18, comma terzo) e quella abusiva (art. 18 commi primo e secondo); l'interpretazione abrogatrice risulta anche in contrasto con la legge delega, la quale ha indicato al legislatore delegato la sanzione penale quale previsione da adottare per le ipotesi di esercizio abusivo di intermediazione privata.

Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 18, Cod. Pen. art. 2 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)