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Sez. 3, Sentenza n. 12336 del 28/01/2005 Ud. (dep. 01/04/2005) Rv. 231064 - 01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INTERMEDIAZIONE ED INTERPOSIZIONE NELLE PRESTAZIONI DI LAVORO (DIVIETO) | Reato di cui all'art. 1 Legge n. 1369 del 1960 - Nuove disposizioni di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003 - Continuità normativa.
Stato
decisa il 2005-01-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231064-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INTERMEDIAZIONE ED INTERPOSIZIONE NELLE PRESTAZIONI DI LAVORO (DIVIETO)

Le condotte vietate di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, previste come reato dagli artt. 1 e 2 della Legge 23 ottobre 1960 n. 1369, sono riconducibili alla nuova fattispecie criminosa di cui agli artt. 4 e 18 del D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276, che ha abrogato ex art. 85 la citata Legge n. 1369, vertendosi non in ipotesi di "abolitio criminis", bensì di successione di leggi nel tempo ex art. 2 cod. pen.

Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 2 CORTE COST., Legge 24/06/1997 num. 196 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 18, Cod. Pen. art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)