Sez. 1, Sentenza n. 748 del 28/01/1999 (Rv. 522693 - 01)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALE SUI MOBILI - IN GENERE | Crediti per retribuzione dell'opera dei professionisti - Protrazione di tale opera per un arco di tempo superiore al biennio - Estensione cronologica del privilegio - Limitazione ai crediti inerenti alle prestazioni effettuate negli ultimi due anni - Crediti correlati a prestazioni eseguite in precedenza, anche se divenuti liquidi ed esigibili negli ultimi due anni - Esclusione.
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALE SUI MOBILI - IN GENERE
Il privilegio generale sui mobili che, a norma dell'art. 2751 bis n. 2 cod. civ., assiste i crediti riguardanti le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore di opera intellettuale " dovute per gli ultimi due anni di prestazione", è applicabile solo alle pretese creditorie correlate alle prestazioni effettuate negli ultimi due anni di attività (da considerarsi, a tali effetti, separatamente rispetto a quelle anteriori), con esclusione, quindi, di tutti i crediti concernenti prestazioni eseguite precedentemente, anche se divenuti liquidi ed esigibili entro detto periodo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2751 bis n. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)