diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 39898 del 03/07/2012 Ud. (dep. 09/10/2012) Rv. 254673 - 01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - DOLO - IN GENERE | Dolo eventuale e colpa cosciente - Differenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-07-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/254673-01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - DOLO - IN GENERE

La colpa cosciente, che consiste nella rappresentazione dell'evento come possibile risultato della condotta e nella previsione che esso non si verificherà, si differenzia dal dolo eventuale per il fatto che quest'ultimo si risolve nell'accettazione del rischio di verificazione di un evento necessariamente specifico, non direttamente voluto sebbene rappresentato, sicché non è sufficiente, ai fini dell'integrazione di detto dolo, la generica rappresentazione della situazione di pericolo quale effetto dell'azione posta in essere. (Nella specie la S.C. ha ritenuto corretta la qualificazione come colposa della condotta di un automobilista, il quale, pur versando in condizione di astinenza da assunzione di stupefacenti, aveva causato la morte di quattro pedoni investendoli sul marciapiede, posto che lo stesso, benché conscio di poter causare incidenti in ragione del suo stato mentale, non si era rappresentato l'evento tipico effettivamente realizzato).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 575, Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)