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Sez. L, Sentenza n. 1566 del 13/02/1988 (Rv. 457627 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - INCOMPATIBILITÀ DI DETERMINATE MANSIONI CON LO STATO FISICO DEL LAVORATORE - GIUDIZIO DEL COLLEGIO MEDICO EX ART. 20 DELLA LEGGE N. 482 DEL 1968 - VINCOLATIVITÀ PER IL DATORE DI LAVORO - DANNO ALLA SALUTE SOFFERTO DAL LAVORATORE - RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO - ESTENSIONE - INSORGENZA O AGGRAVAMENTO DI PROCESSI MORBOSI NON CONSIDERATI NEL PARERE DI DETTO COLLEGIO - IRRILEVANZA - RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE E RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE - COMPATIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1988-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457627-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - INCOMPATIBILITÀ DI DETERMINATE MANSIONI CON LO STATO FISICO DEL LAVORATORE - GIUDIZIO DEL COLLEGIO MEDICO EX ART. 20 DELLA LEGGE N. 482 DEL 1968 - VINCOLATIVITÀ PER IL DATORE DI LAVORO - DANNO ALLA SALUTE SOFFERTO DAL LAVORATORE - RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO - ESTENSIONE - INSORGENZA O AGGRAVAMENTO DI PROCESSI MORBOSI NON CONSIDERATI NEL PARERE DI DETTO COLLEGIO - IRRILEVANZA - RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE E RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE - COMPATIBILITÀ.*

Il giudizio del collegio medico (non contestato - o, in caso contrario, confermato in Sede giudiziaria), che, ai sensi dello art. 20, terzo comma, della legge 2 aprile 1968 n. 482 (disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private), abbia ritenuto incompatibile con lo stato fisico del lavoratore invalido l'espletamento di determinate mansioni, vincola il datore di lavoro, che, in caso d'inosservanza, è responsabile del danno alla salute sofferto dal lavoratore per lo svolgimento delle mansioni dichiarate incompatibili con il suo stato fisico, restando irrilevante, ai fini della limitazione di tale responsabilità, la circostanza che il danno (legato da nesso eziologico all'espletamento di quelle mansioni) consista nell'insorgere o nell'aggravarsi di processi morbosi interessanti distretti diversi da quelli eventualmente considerati nel parere del detto collegio. Infatti, la violazione della norma - che è diretta alla tutela del bene della salute del lavoratore considerato non atomisticamente ma nella sua unità - è fonte non solo di responsabilità contrattuale (per la quale opera, ex art. 1225 cod. civ., il criterio della esclusione del risarcimento, in Mancanza di dolo, dei danni non prevedibili) ma anche di responsabilità aquiliana (per la lesione del precetto del neminem ledere), essendo quello alla salute un diritto assoluto, riconosciuto anche dalla Costituzione. (V 1130/85, mass n 439258; (V 2422/84, mass n 434455).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 32, Cod. Civ. art. 1225, Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)