Sez. 6, Sentenza n. 6392 del 27/04/1998 Ud. (dep. 01/06/1998) Rv. 210910 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - VIOLENZA O MINACCIA A UN PUBBLICO UFFICIALE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) | Uso della violenza o della minaccia - Sufficienza - Impedimento, in concreto, dell'atto di ufficio o del servizio da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio - Necessità - Esclusione.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - VIOLENZA O MINACCIA A UN PUBBLICO UFFICIALE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE)
Per la configurabilità del reato di resistenza a pubblico ufficiale non è necessario che sia impedita, in concreto, la libertà di azione dello stesso, essendo sufficiente che si usi violenza o minaccia per opporsi al compimento di un atto di ufficio o di servizio, indipendentemente dall'esito positivo o negativo di tale azione e dall'effettivo verificarsi di un impedimento che ostacoli il compimento degli atti predetti (Nella specie, nella quale il comportamento dell'imputato consisteva in una minaccia, la Cassazione ha affermato l'irrilevanza del fatto che il pubblico ufficiale si fosse sentito o meno minacciato).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 337 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)