Sez. 6, Sentenza n. 3970 del 13/01/2010 Ud. (dep. 29/01/2010) Rv. 245855 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) | Uso della violenza o della minaccia - Sufficienza - Impedimento dell'atto di ufficio o del servizio - Necessità - Esclusione.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE)
L'integrazione del reato di resistenza a pubblico ufficiale non richiede che sia impedita, in concreto, la libertà di azione dello stesso, essendo sufficiente che si usi violenza o minaccia per opporsi al compimento di un atto di ufficio o di servizio, indipendentemente dall'esito positivo o negativo di tale azione e dall'effettivo verificarsi di un impedimento che ostacoli il compimento degli atti predetti. (Fattispecie relativa al tentativo di aggressione nei confronti di un carabiniere impegnato nell'identificazione dell'agente).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 337 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)