Sez. 1, Sentenza n. 3114 del 02/10/1975 (Rv. 377221 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE - IMPOSTE SUL REDDITO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI - IMPRESE ARTIGIANE - PICCOLE INDUSTRIE - ESENZIONE EX LEGGE N 635 DEL 1957 - CONDIZIONI - NOVITA - TRASFERIMENTO IN ALTRA LOCALITA - INCLUSIONE.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE - IMPOSTE SUL REDDITO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI - IMPRESE ARTIGIANE - PICCOLE INDUSTRIE - ESENZIONE EX LEGGE N 635 DEL 1957 - CONDIZIONI - NOVITA - TRASFERIMENTO IN ALTRA LOCALITA - INCLUSIONE.*
L'art 8 della legge 29 luglio 1957, n 635, che concede l'esenzione per dieci anni da ogni tributo diretto sul reddito alle 'nuove imprese artigiané ed alle 'nuove piccole industrie che vengano a costituirsì in determinate localita economicamente depresse dell'Italia settentrionale e centrale, va interpretata nel senso che debbano, agli effetti della legge, considerarsi 'nuovè tanto le piccole industrie e le imprese artigiane frutto di un'autonoma iniziativa, quanto quelle che vengano trasferite da altre localita. (V 1712/71, mass n 352177).*
Riferimenti normativi: Legge 29/07/1957 num. 635 art. 1, Legge 13/06/1961 num. 526
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)