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Sez. 1, Sentenza n. 1083 del 19/02/1979 (Rv. 397281 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE - IMPOSTE SUL REDDITO - ESENZIONE DECENNALE EX ART 8 DELLA LEGGE N 635 DEL 1957 - AMBITO DI APPLICAZIONE - TRASFERIMENTO DI UN'IMPRESA DA ALTRA LOCALITA - REQUISITO DELLA "NUOVA" INIZIATIVA NELLE ZONE DEPRESSE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - APERTURA DI UN CANTIERE IN ZONA DEPRESSA DA PARTE DI UN'IMPRESA GIA ESISTENTE DA EPOCA ANTERIORE ALLA LEGGE DI AGEVOLAZIONE - INIDONEITA.*
Stato
decisa il 1979-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/397281-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE - IMPOSTE SUL REDDITO - ESENZIONE DECENNALE EX ART 8 DELLA LEGGE N 635 DEL 1957 - AMBITO DI APPLICAZIONE - TRASFERIMENTO DI UN'IMPRESA DA ALTRA LOCALITA - REQUISITO DELLA "NUOVA" INIZIATIVA NELLE ZONE DEPRESSE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - APERTURA DI UN CANTIERE IN ZONA DEPRESSA DA PARTE DI UN'IMPRESA GIA ESISTENTE DA EPOCA ANTERIORE ALLA LEGGE DI AGEVOLAZIONE - INIDONEITA.*

Ai fini dell'esenzione decennale da ogni imposta sul reddito prevista dall'art 8 della legge 29 luglio 1957, n 635, e successive modifiche, il trasferimento di un'impresa da altra localita e idonea a realizzare il requisito della "nuova" iniziativa nelle zone depresse, alla cui incentivazione e rivolta l'esenzione predetta, purche il principio della "novita" sia riferito al sorgere dell'impresa e non all'inizio della sua attivita e sempreche nell'ambito territoriale della zona depressa esista la "Sede" dell'impresa beneficiata, in tutte le sue articolazioni e non solo ridotta a mero centro direttivo ed amministrativo: ne consegue che non e ammessa a fruire della agevolazione l'iniziativa consistente nell'apertura di un cantiere in zona depressa da parte di un'impresa gia esistente da epoca anteriore alla legge di agevolazione, la quale conservi il suo centro di interessi in altra localita. (V 2967/77, mass n 386507; (V 2895/76, mass n 381754; (V 3114/75, mass n 377221; (V 166/75, mass n 373342).*

Riferimenti normativi: Legge 29/07/1957 num. 635 art. 8, Legge 22/07/1966 num. 614 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)