Sez. 1, Sentenza n. 4194 del 27/01/1987 Ud. (dep. 04/04/1987) Rv. 175571 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - SENTENZE - ANNULLAMENTO - PARZIALE - CON RINVIO - GIUDIZIO DI RINVIO - OGGETTO: QUESTIONI NON CONCERNENTI IL FATTO O LA RESPONSABILITÀ- APPLICAZIONE DELL'ART. 152 COD. PROC. PEN. - POSSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - SENTENZE - ANNULLAMENTO - PARZIALE - CON RINVIO - GIUDIZIO DI RINVIO - OGGETTO: QUESTIONI NON CONCERNENTI IL FATTO O LA RESPONSABILITÀ- APPLICAZIONE DELL'ART. 152 COD. PROC. PEN. - POSSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Anche nel caso di giudizio di rinvio conseguente all'annullamento parziale della sentenza di condanna ed avente ad oggetto questioni non concernenti la sussistenza del fatto o la responsabilità dell'imputato, è applicabile la disposizione dell'art. 152 cod proc. pen., pure per le cause di non punibilità nel merito, in presenza di elementi probatori nuovi e certi sul fatto e sulla responsabilità, non essendo sufficienti né una situazione di mero dubbio né la sola diversa valutazione dei fatti già precedentemente accertati. In particolare il giudice di rinvio non potrà procedere a rinnovazione del dibattimento per acquisire nuovi elementi di prova concernenti i punti ormai sottratti al suo esame, ma tali elementi ben potranno emergere dalle indagini a lui demandate sui punti ancora in discussione. (Conf mass n 146053; (Conf mass n 145285).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 543 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 544 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 545, Cod. Proc. Pen. art. 546 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)