diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 9719 del 07/05/1980 Ud. (dep. 23/09/1980) Rv. 146053 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - PARZIALE - CON RINVIO - ANNULLAMENTO ATTINENTE ALLA DURATA DELLA PENA ACCESSORIA - CAUSE DI ESTINZIONE DEL REATO SOPRAVVENUTE - OBBLIGO DI DECLARATORIA DA PARTE DEL GIUDICE DI RINVIO.*
Stato
decisa il 1980-05-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/146053-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - PARZIALE - CON RINVIO - ANNULLAMENTO ATTINENTE ALLA DURATA DELLA PENA ACCESSORIA - CAUSE DI ESTINZIONE DEL REATO SOPRAVVENUTE - OBBLIGO DI DECLARATORIA DA PARTE DEL GIUDICE DI RINVIO.*

Il giudice di rinvio e tenuto a dichiarare, ai sensi dell'art 152 primo comma cod proc pen, le cause di Estinzione del reato, sopravvenute dopo la sentenza di annullamento parziale, anche quando il giudizio di rinvio non attenga alla commissione o sussistenza del fatto o alla entita della pena. Infatti la res iudicata che preclude l'applicazione dell'art 152 cod proc pen si verifica con la irrevocabilita della sentenza che chiude definitivamente il processo.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 543 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 545

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)