Sez. 2, Sentenza n. 11849 del 11/02/2003 Cc. (dep. 13/03/2003) Rv. 223833 - 01
COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - COMPETENZA PER TERRITORIO - REGOLE GENERALI E SUPPLETIVE | Regola suppletiva della prima iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 cod.proc.pen. - Più autorità giudiziarie procedenti - Autonomia ontologica e strutturale dei titoli di reato - Spostamento della competenza - Esclusione - Fattispecie in tema di reato associativo commesso in parte all'estero.
COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - COMPETENZA PER TERRITORIO - REGOLE GENERALI E SUPPLETIVE
Al fine di determinare la competenza per territorio facendo ricorso alla regola suppletiva di cui al terzo comma dell'art. 9 cod. proc. pen., che indica la competenza del giudice del luogo ove ha sede l'ufficio del publico ministero che per primo ha iscritto la notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen., non può essere assegnata giuridica idoneità a determinare lo spostamento della competenza ratione loci ad una precedente iscrizione di una notizia di reato vertente su fatti criminosi naturaliter diversi (in applicazione di tale principio la Corte, con riferimento ad un'associazione criminale operante tra l'Italia e l'estero, ha escluso che l'iscrizione effettuata per il reato di cui all'art. 416 c.p., potesse influire sulla competenza per territorio di altra autorità giudiziaria che aveva proceduto in epoca successiva all'iscrizione per il reato di cui all'art. 416 bis c.p.).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 6, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 9, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 9, Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)