Sez. 6, Sentenza n. 33435 del 04/05/2006 Ud. (dep. 05/10/2006) Rv. 234349 - 01
COMPETENZA - COMPETENZA PER TERRITORIO - REGOLE GENERALI E SUPPLETIVE | Ufficio del P.M. che per primo ha iscritto la notizia di reato ex art. 335 cod. proc. pen. - Riferimento all'iscrizione della notizia - Natura formale del riferimento - Valutazione della specifica ipotesi criminosa iscritta - Necessità - Riferimento al più ampio contenuto della denuncia - Esclusione.
COMPETENZA - COMPETENZA PER TERRITORIO - REGOLE GENERALI E SUPPLETIVE
Ai fini della determinazione della competenza per territorio, l'adempimento dell'iscrizione della notizia di reato richiamato dalla regola suppletiva di cui all'art. 9, comma terzo, cod. proc. pen. deve intendersi in senso rigorosamente formale, e deve pertanto essere apprezzato in relazione alla specifica ipotesi criminosa oggetto di iscrizione e non anche in relazione all'eventuale più ampio contenuto della denuncia pervenuta all'ufficio del pubblico ministero, dal momento che il pubblico ministero non ha l'obbligo di iscrivere quelle informazioni che "prima facie" non mettano in evidenza elementi indizianti, ma meri sospetti.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 9 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 335 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)