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Sez. 1, Sentenza n. 12091 del 10/11/1992 (Rv. 479429 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - In genere | Fallito - Mandato al creditore di riscuotere un proprio credito - Revocabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1992-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479429-01

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - In genere

È revocabile a norma dell'art. 67 Legge Fall., in quanto mezzo anormale di pagamento, il mandato con il quale il fallito ha conferito il proprio credito, quando l'operazione risulti volta esclusivamente a soddisfare la pretesa creditoria del mandatario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1723 com. 2, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)