Sez. 1, Sentenza n. 12091 del 10/11/1992 (Rv. 479429 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - In genere | Fallito - Mandato al creditore di riscuotere un proprio credito - Revocabilità - Condizioni.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - In genere
È revocabile a norma dell'art. 67 Legge Fall., in quanto mezzo anormale di pagamento, il mandato con il quale il fallito ha conferito il proprio credito, quando l'operazione risulti volta esclusivamente a soddisfare la pretesa creditoria del mandatario.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1723 com. 2, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)