Sez. 3, Sentenza n. 5279 del 09/04/2001 (Rv. 545784 - 01)
COMPETENZA CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" | Applicazione ai giudizi pendenti - Condizioni e limiti - Fattispecie.
COMPETENZA CIVILE - "IUS SUPERVENIENS"
Le norme sopravvenute in corso di giudizio che modifichino la giurisdizione e la competenza trovano applicazione anche nei giudizi pendenti se tale giurisdizione o competenza venga, per l'effetto, attribuita ai giudici dinanzi ai quali la causa pende, ovvero dinanzi ai quali la causa stessa dovrebbe essere ripresa o riassunta se fosse dichiarato che, al momento della domanda, essi mancavano della giurisdizione o della competenza che hanno esercitato (principio affermato con riferimento a controversia nella quale si disputava originariamente se le domande rientrassero nella competenza per valore del tribunale ovvero in quella per materia del pretore quale giudice del lavoro, e, nelle more, erano entrate in vigore le norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)