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Sez. U, Sentenza n. 8647 del 03/10/1996 (Rv. 499885 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI | Concessione per la costruzione di opere pubbliche - Controversie - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Sussistenza - Limiti - Concessioni di pubbliche funzioni - Estensione - Controversia instaurata dal concessionario per illegittimità riscontrata nell'andamento dei lavori o per il mancato pagamento di somme dovutegli - Devoluzione al giudice ordinario - Necessità.
Stato
decisa il 1996-10-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499885-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

Con riguardo a concessione amministrativa avente ad oggetto la sola costruzione di opere pubbliche, che ha effetto traslativo delle pubbliche funzioni inerenti all'attività organizzativa e direttiva necessaria per la loro realizzazione, sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 5, comma 1, legge n. 1034 del 1971 - il quale pur menzionando espressamente solo le concessioni di beni o di servizi pubblici, va inteso come idoneo a comprendere anche le concessioni di pubbliche funzioni - soltanto in ordine alle controversie riguardanti la vicenda traslativa delle pubbliche funzioni predette, non anche in relazione a quelle concernenti gli altri aspetti del rapporto tra la P.A. concedente e il privato, tra cui quelli più specificamente concernenti l'attività di costruzione dell'opera pubblica, qualificabili in termini di appalto. Appartiene, pertanto, alla giurisdizione del giudice ordinario (ed a quella arbitrale, se prevista dal rapporto) la controversia nella quale il concessionario della costruzione di alloggi (destinati, nella specie, ai senzatetto a seguito del bradisismo di Pozzuoli del 1983) lamenti illegittimità nell'andamento dei lavori imputabili all'amministrazione, nonché il mancato pagamento di somme dovutegli dalla stessa.

Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)