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Sez. 2, Sentenza n. 2748 del 11/02/2005 (Rv. 579523 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") | Prova della consapevolezza di arrecare pregiudizio al creditore - Per presunzioni - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579523-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI")

In tema di condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, la prova del requisito della consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi dei creditori può essere fornita anche mediante presunzioni. (Nella specie la Corte Cass. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto gravi precise e concordanti presunzioni quali la sproporzione esistente tra il prezzo di vendita di beni immobili e il loro valore accertato, la pluralità e contestualità degli atti di disposizione e il grado di parentela fra il debitore e gli acquirenti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)