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Sez. 3, Sentenza n. 19131 del 23/09/2004 (Rv. 577305 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - AMBITO OGGETTIVO | Atto di costituzione di fondo patrimoniale - Dichiarazione di inefficacia nei confronti del creditore - Condizioni - "Consilium fraudis" - Nozione - Accertamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-09-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577305-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - AMBITO OGGETTIVO

L'atto di costituzione del fondo patrimoniale da parte di entrambi i coniugi, in data successiva a quella del matrimonio, costituisce un atto a titolo gratuito, che può essere dichiarato inefficace nei confronti del creditore, qualora ricorrano le condizioni di cui al n. 1 dell'art. 2901 cod. civ.; in particolare, nel caso in cui la costituzione sia avvenuta anteriormente al sorgere del debito, per la sussistenza del "consilium fraudis", è sufficiente la consapevolezza, da parte dei debitori, del pregiudizio che, mediante l'atto di disposizione, sia in concreto arrecato alle ragioni del creditore (Nella specie, la S, C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva revocato l'atto di costituzione del fondo patrimoniale avvenuto anteriormente all'assunzione da parte di entrambi i coniugi di una fideiussione, valorizzando le circostanze che l'esposizione debitoria era progressivamente aumentata, il matrimonio era stato contratto da diversi anni ed i figli erano economicamente autosufficienti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Civ. art. 170 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2901

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)