diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 3528 del 13/02/2009 (Rv. 606695 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - IN GENERE | Attività di organizzazione di gare agonistiche - Natura pericolosa in rapporto agli atleti - Accertamento - Criteri - Attività degli organizzatori idonea ad accertare la pericolosità del campo di gara - Pericolosità - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606695-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - IN GENERE

L'organizzazione di una gara sportiva non può essere considerata "attività pericolosa", ai sensi dell'art. 2050 cod. civ., con riferimento ai danni subiti dagli atleti e dei quali è prevedibile la verificazione, in quanto provocati dagli inevitabili errori del gesto sportivo degli atleti impegnati nella gara. La medesima attività, invece, deve essere considerata "pericolosa" se in conseguenza di essa gli atleti sono stati esposti a conseguenze più gravi di quelle che possono essere determinate dai predetti errori. (Nella specie, il giudice di merito aveva rigettato la domanda proposta da un atleta che, durante una gara di bob, aveva perso il casco a causa di una scheggia di legno distaccatasi da uno dei tavoloni di sostegno della pista contro cui aveva cozzato con la testa rivestita dal casco, riportando gravi danni alla persona. La S.C., in applicazione del principio che precede, ha cassato la decisione, per non avere il giudice di merito adeguatamente accertato se le modalità di predisposizione delle paratie di sostegno avessero o meno aumentato la pericolosità del campo di gara).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)