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Sez. 3, Sentenza n. 7571 del 27/07/1990 (Rv. 468394 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - IN GENERE - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1990-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468394-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - IN GENERE - ACCERTAMENTO - CRITERI.*

In tema di responsabilità per fatto illecito, costituiscono "attività pericolose" ai sensi dell'art. 2050 cod. civ., non solo quelle che tali sono qualificate dalla legge di P.S. o da altre leggi speciali, ma anche quelle che, per la loro stessa natura o per le caratteristiche dei mezzi adoperati comportino la rilevante possibilità del verificarsi di un danno per la loro spiccata potenzialità offensiva. In quest'ultimo caso, lo stabilire se una determinata attività sia in concreto da qualificarsi pericolosa costituisce compito del giudice di merito, il quale dovrà apprezzare tutti gli elementi di fatto acquisiti al processo e decidere anche in base a nozioni di comune esperienza. (nell'affermare il suddetto principio la C.S. ha respinto il ricorso proposto contro la sentenza di merito che aveva ritenuto la responsabilità, ex art. 2050 cod. civ., dell'ente gestore di un parco di divertimenti, per le lesioni subite da due persone che avevano preso posto su un "bob", fuoriuscito dalla pista di discesa, avendo ritenuto una intrinseca pericolosità sia in relazione alla conformazione ed alle curve del tracciato, sia alla velocità del mezzo ed alla sua struttura). (V 6739/88, mass n 461002; (V 1733/85, mass n 439688; (V 2796/84, mass n 434829).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)