Sez. 3, Sentenza n. 12900 del 24/07/2012 (Rv. 623421 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - PRESUNZIONE DI COLPA - IN GENERE | Nozione di "attività pericolosa" - Necessità di una previsione di legge o del fine di lucro - Esclusione - Fattispecie.
RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - PRESUNZIONE DI COLPA - IN GENERE
La qualifica di un'attività come "pericolosa", ai sensi dell'art. 2050 cod. civ., dipende unicamente dal contenuto intrinseco di essa, a nulla rilevando né che alcuna norma di legge la qualifichi come pericolosa, né che sia svolta senza fine di lucro o per fini filantropici. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva qualificato come "pericolosa" l'attività svolta da una scuola di alpinismo senza fini di lucro, e, conseguentemente, condannato ex art. 2050 cod. civ. la scuola al risarcimento del danno, patito da un allievo caduto durante un'arrampicata).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)