Sez. 5, Sentenza n. 14366 del 20/06/2007 (Rv. 599321 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - NOTIFICAZIONI - IN GENERE | Notificazione a mani dell'addetto alla casa presso il domicilio fiscale del contribuente - Validità - Sussistenza - Trasferimento del recapito - Rilevanza - Esclusione - Qualità del consegnatario - Presunzione - Prova contraria - Onere a carico del destinatario.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - NOTIFICAZIONI - IN GENERE
In tema di notificazione degli atti tributari, il trasferimento del recapito del contribuente nell'ambito del medesimo comune ove si trova il suo domicilio fiscale, senza darne comunicazione alcuna all'ufficio tributario, non incide sulle norme che disciplinano la notifica degli atti tributari, non essendo il recapito un criterio di collegamento a cui la relativa disciplina attribuisce rilevanza per la notifica dei medesimi; ne discende che la notificazione ai sensi dell'art. 139, secondo comma, cod.proc.civ. alla persona addetta alla casa costituisce elemento idoneo a far presumere, "iuris tantum", la consegna al destinatario, incombendo su quest'ultimo, che contesti la validità della notificazione, l'onere di allegare e provare l'inesistenza di alcun rapporto con il consegnatario.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 58 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)