Sez. L, Sentenza n. 6514 del 19/12/1985 (Rv. 443592 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - IMPUGNAZIONE DEL LAVORATORE - ECCEZIONE DI DECADENZA PER IL SUPERAMENTO DEL TERMINE DI SESSANTA GIORNI - PROPOSIZIONE SUCCESSIVA AL DEPOSITO DELLA MEMORIA DI COSTITUZIONE - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - IMPUGNAZIONE DEL LAVORATORE - ECCEZIONE DI DECADENZA PER IL SUPERAMENTO DEL TERMINE DI SESSANTA GIORNI - PROPOSIZIONE SUCCESSIVA AL DEPOSITO DELLA MEMORIA DI COSTITUZIONE - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
L'eccezione proposta dal datore di lavoro di decadenza del lavoratore dalla facoltà di impugnare il licenziamento per il superamento del termine di sessanta giorni previsto dall'art. 6 della legge n. 604 del 1966 è soggetta alla disciplina contenuta nell'art. 416 cod. proc. civ. e pertanto deve essere sollevata nella memoria di Costituzione da depositarsi almeno dieci giorni prima dell'udienza di discussione. Consegue che tale eccezione, se proposta nel prosieguo del giudizio e salva la facoltà del giudice - prevista dall'art. 420, primo comma, cod. proc. civ. - di autorizzare la modifica delle difese delle parti, è inammissibile. (V 7313/83, mass n 431916; (V 5035/81, mass n 415817).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)