Sez. L, Sentenza n. 5035 del 03/09/1981 (Rv. 415817 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - IMPUGNAZIONE - TERMINE - INOSSERVANZA - DECADENZA - RILEVABILITÀ D'UFFICIO - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - IMPUGNAZIONE - TERMINE - INOSSERVANZA - DECADENZA - RILEVABILITÀ D'UFFICIO - ESCLUSIONE.*
La decadenza prevista dall'art. 6 della legge 15 luglio 1966 n. 604, che impone al lavoratore d'impugnare il licenziamento entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione, non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, ma deve essere eccepita dal datore di lavoro, cui spetta la valutazione dell'opportunità o meno della proposizione della relativa eccezione.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2969, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)