Sez. L, Sentenza n. 7313 del 10/12/1983 (Rv. 431916 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - DECADENZA EX ART. 6 DELLA LEGGE N. 604 DEL 1966 - RILEVABILITÀ D'UFFICIO - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - DECADENZA EX ART. 6 DELLA LEGGE N. 604 DEL 1966 - RILEVABILITÀ D'UFFICIO - ESCLUSIONE.*
La decadenza prevista dall'art. 6 della legge 15 luglio 1966 n. 604 (che impone al lavoratore di impugnare il licenziamento entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione), attinendo a un diritto disponibile, non può essere rilevata d'ufficio a norma dell'art. 2969 cod. civ., ma dà luogo ad un'eccezione in senso stretto che, nel rito del lavoro, deve essere proposta dalla parte convenuta nella memoria di Costituzione. (V 5574/80, mass n 409431; (Conf 5035/81, mass n 415817).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2969, Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)