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Sez. L, Sentenza n. 7313 del 10/12/1983 (Rv. 431916 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - DECADENZA EX ART. 6 DELLA LEGGE N. 604 DEL 1966 - RILEVABILITÀ D'UFFICIO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-12-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431916-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - DECADENZA EX ART. 6 DELLA LEGGE N. 604 DEL 1966 - RILEVABILITÀ D'UFFICIO - ESCLUSIONE.*

La decadenza prevista dall'art. 6 della legge 15 luglio 1966 n. 604 (che impone al lavoratore di impugnare il licenziamento entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione), attinendo a un diritto disponibile, non può essere rilevata d'ufficio a norma dell'art. 2969 cod. civ., ma dà luogo ad un'eccezione in senso stretto che, nel rito del lavoro, deve essere proposta dalla parte convenuta nella memoria di Costituzione. (V 5574/80, mass n 409431; (Conf 5035/81, mass n 415817).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2969, Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)