Sez. L, Sentenza n. 1856 del 17/03/1984 (Rv. 433925 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE - ALLE SOCIETÀ NON AVENTI PERSONALITÀ GIURIDICA - ESECUZIONE NELLA SEDE EX ART. 19, SECONDO COMMA, COD. PROC. CIV. - MODALITÀ - RICORSO ALLE FORME SUSSIDIARIE EX ULTIMO COMMA DELL'ART. 145 COD. PROC. CIV. - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO - COMPITO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE - ALLE SOCIETÀ NON AVENTI PERSONALITÀ GIURIDICA - ESECUZIONE NELLA SEDE EX ART. 19, SECONDO COMMA, COD. PROC. CIV. - MODALITÀ - RICORSO ALLE FORME SUSSIDIARIE EX ULTIMO COMMA DELL'ART. 145 COD. PROC. CIV. - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO - COMPITO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
Le notificazioni alle società non aventi personalità giuridica (nella specie, società in accomandita semplice) si eseguono, ai sensi del secondo comma dell'art. 145 cod. proc. civ., nella Sede indicata dall'art. 19, secondo comma, dello stesso codice, ove esse svolgono attività in modo continuativo, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante della società o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in Mancanza, ad altra persona addetta alla Sede stessa, mentre le forme sussidiarie di notificazione previste dall'ultimo comma del citato art. 145 sono applicabili solo quando la notificazione sia stata tentata senza successo nella Sede predetta, la cui individuazione, in caso di contestazione, è riservata al giudice del merito ed è censurabile, in Sede di legittimità, solo per vizi di motivazione. (V 7573/83, mass n 432170; (V 543/78, mass n 389851; (V 3506/72, mass n 361435; (V 331/70, mass n 345215).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 145, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)