Sez. 2, Sentenza n. 662 del 09/03/1973 (Rv. 362778 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE - PLURALITA DI CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DELLA CONTROVERSIA AD UN DETERMINATO GIUDICE - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA - ONERE DI CONTESTAZIONE DI TUTTI I CRITERI.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE - PLURALITA DI CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DELLA CONTROVERSIA AD UN DETERMINATO GIUDICE - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA - ONERE DI CONTESTAZIONE DI TUTTI I CRITERI.*
Qualora sussistano piu criteri di Competenza, in base ai quali una controversia possa essere devoluta alla cognizione di un determinato giudice, la parte, ove intenda contestarne la Competenza territoriale, - ad evitare che, per effetto delle preclusioni stabilite riguardo alla rilevabilita dei motivi su cui si fonda l'eccezione di incompetenza, la controversia resti radicata davanti al giudice adito - ha l'Onere di eccepire nella comparsa di risposta o, in generale, nel primo atto difensivo del giudizio di primo grado, l'inesistenza di tutti i possibili criteri cui tale Competenza potrebbe astrattamente ricollegarsi in relazione al diritto dedotto in giudizio. E cio anche se l'attore abbia omesso di fare esplicito e formale riferimento a tali criteri, dovendo questi essere applicati di ufficio dal giudice, anche se non espressamente invocati dall'attore, ove la loro sussistenza non sia stata tempestivamente contestata dal convenuto. (V 3185/72, mass n 360976).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)