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Sez. 1, Sentenza n. 17184 del 14/11/2003 (Rv. 572494 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Notifica dei verbali di contravvenzione al codice della strada - Compiuta prima della dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 8, secondo e terzo comma, della legge n. 890 del 1982 (Corte Cost., sent. n. 346 del 1998) - Validità - Accertamento sulla base della norma nel testo risultante dalla sentenza di incostituzionalità - Necessità - Limiti - Conseguenze - Impugnazione del ruolo esattoriale per vizi derivanti dalla notifica del verbale eseguita senza il compimento delle formalità costituzionalmente necessarie - Ammissibilità - Decadenza dell'amministrazione notificante - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-11-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572494-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE

La regola "tempus regit actum", riguardante la successione delle leggi nel tempo, non è riferibile alla dichiarazione di illegittimità costituzionale, in quanto questa non è una forma di abrogazione, ma una conseguenza dell'invalidità della legge, che ne comporta l'efficacia retroattiva, nel senso che investe anche le fattispecie anteriori alla pronuncia di incostituzionalità, con i limiti derivanti dal coordinamento tra il principio enunciato dagli artt. 136 Cost. e 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e le regole che disciplinano il definitivo consolidamento dei rapporti giuridici e il graduale formarsi del giudicato e delle preclusioni nell'ambito del processo. Pertanto, in materia di notifica di verbali di accertamento di violazioni del codice della strada, la dichiarazione, con la sentenza della Corte costituzionale n. 346 del 1998, di incostituzionalità dell'art. 8, secondo e terzo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (con riferimento, per un verso, agli adempimenti, stabiliti a garanzia del destinatario, concernenti l'avviso a mezzo raccomandata del compimento delle formalità prescritte in caso di rifiuto di ricevere il piego raccomandato o di firmare da parte delle persone abilitate a riceverlo o di assenza del destinatario ovvero di mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, e, per l'altro, alla giacenza del piego presso l'ufficio postale) - ove applicabile in giudizio per non essere altrimenti preclusa la questione della conseguente nullità della notifica del verbale di contestazione - rende proponibili, anche in sede di impugnazione dell'iscrizione a ruolo, eseguita sulla base del verbale di accertamento, motivi attinenti all'illegittimità di detto verbale, per essere stata la sua notifica effettuata senza il compimento delle formalità costituzionalmente necessarie, impedendo il verificarsi, per il destinatario, di ogni decadenza, sostanziale e processuale; fermo restando che - siccome l'esaurimento del rapporto, se la notifica è avvenuta in forza di una norma successivamente dichiarata incostituzionale, va diversamente valutato in relazione al notificante e al destinatario della notifica - con la tempestiva notifica, regolare secondo le norme vigenti al momento in cui è avvenuta, l'Amministrazione che ha accertato l'infrazione impedisce il verificarsi della decadenza di cui all'art. 201 del codice della strada, e tale effetto deve ritenersi definitivamente acquisito, impedendo l'estinzione dell'obbligo del destinatario di pagare la somma dovuta per la violazione a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, cosicché l'Amministrazione ben può reiterare la notifica entro il termine di prescrizione, con gli effetti e le conseguenze previsti dagli artt. 201 e ss. del citato codice.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 201 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST., Costituzione art. 136

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)