diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 20251 del 19/09/2006 (Rv. 595064 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI | Termine fissato dal giudice - Inosservanza - Conseguenze - Inammissibilità dell'impugnazione - Limiti - Declaratoria - Ricorribilità per cassazione - Condizioni.
Stato
decisa il 2006-09-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595064-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI

L'ordinanza con la quale viene dal giudice istruttore disposta l'integrazione del contraddittorio è sempre soggetta al successivo controllo del collegio cui la causa è rimessa per la decisione. Ne consegue che il giudice del gravame, nel momento in cui è sollecitato ad emettere una declaratoria d'inammissibilità per difetto d'integrazione del contraddittorio nel termine assegnato alla parte dall'istruttore, deve accertare se ne ricorrono i presupposti, e provvedere quindi - ove tali presupposti difettino - alla revoca del provvedimento, privo di effetti, con cui l'integrazione era stata disposta. Diversamente, la declaratoria d'inammissibilità ciononostante emessa è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)