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Sez. 5, Sentenza n. 10147 del 02/08/2000 (Rv. 539081 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITO COMPLESSIVO - DETRAZIONI | Contratto di leasing - Costi per canoni corrisposti anticipatamente - Deducibilità - Disciplina ex d.P.R. n. 597 del 1973 - Contabilizzazione nell'esercizio di competenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/539081-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITO COMPLESSIVO - DETRAZIONI

Ai fini dell'IRPEG sui redditi d'impresa e con riguardo ai costi deducibili per beni conseguiti in locazione finanziaria, nel vigore dell'art. 74 del d.P.R. 29 settembre 1973 n.597, i canoni corrisposti anticipatamente non sono interamente contabilizzabili nell'esercizio di competenza. Pur in mancanza di una norma espressa, tale principio, successivamente esplicitato dall'art. 67 del d.P.R. n. 917 del 1986, è ricavabile dall'interpretazione sistematica degli artt. 74, primo comma, 71 e 68 del medesimo d.P.R. n. 597 del 1973.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1873 num. 597 art. 68, DPR 29/09/1873 num. 597 art. 71, DPR 29/09/1873 num. 597 art. 74, DPR 29/09/1873 num. 598 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)