Sez. 1, Sentenza n. 5656 del 24/06/1997 (Rv. 505432 - 01)
FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Polizza fideiussoria - Revoca da parte dell'assicuratore promittente - Effetti nei confronti del diritto di garanzia già acquisito dal terzo - Esclusione - Revoca del potere rappresentativo all'agente dopo la stipulazione della polizza - Conseguenze.
FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)
Quand'anche tempestiva, la revoca da parte dell'assicuratore della polizza fideiussoria con la quale lo stesso ha assunto la garanzia del pagamento di diritti doganali per il caso che l'importatore non vi provveda tempestivamente, non è idonea a far venir meno il diritto personale di garanzia già acquisito dall'amministrazione doganale. L'assicurazione fideiussoria deve inquadrarsi, infatti, nell'ambito del contratto a favore di terzi e la stipulazione dell'accordo, ai sensi dell'art. 1411 cod.civ., può essere revocata solo dallo stipulante (l'importatore) e non anche dall'assicuratore promittente. Nè il contratto di assicurazione fideiussoria già stipulato dall'agente può essere posto nel nulla dalla sopravvenuta revoca del potere rappresentativo dell'agente stesso, giacché questa, avendo efficacia "ex nunc", non può che incidere sugli atti posti in essere dal rappresentante successivamente alla revoca stessa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1411
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)