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Sez. 3, Sentenza n. 21838 del 24/09/2013 (Rv. 628104 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Espropriazione presso terzi - Nei confronti della P.A. - Art. 14 del d.l. n. 669 del 1996 - Violazione del divieto di intraprendere l'esecuzione prima del decorso del termine previsto - Pronuncia dell'ordinanza di assegnazione - Conseguenze - Opposizione agli atti esecutivi - Proponibilità.
Stato
decisa il 2013-09-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628104-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE

Nell'espropriazione presso terzi intrapresa contro un'amministrazione dello Stato o un ente pubblico non economico, in violazione del disposto di cui all'art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669 (convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30, e successivamente modificato dall'art. 44 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326) e proseguita sino a pervenire alla pronuncia dell'ordinanza di assegnazione, il debitore esecutato può proporre opposizione agli atti esecutivi avverso tale ordinanza, nel termine previsto dall'art. 617 cod. proc. civ., decorrente dalla sua pronuncia, al fine di far valere la violazione predetta.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Decreto Legge 31/12/1996 num. 669 art. 14 CORTE COST., Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 44 CORTE COST., Legge 28/02/1997 num. 30 CORTE COST., Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)