Sez. 4, Sentenza n. 27396 del 18/04/2005 Ud. (dep. 22/07/2005) Rv. 232011 - 01
REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - COLPA - IN GENERE | Attività sportive - Impianto di piscina - Posizione di garanzia dell'istruttore di nuoto - Fondamento - Contenuto - Fattispecie.
REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - COLPA - IN GENERE
L'istruttore di nuoto abilitato anche all'assistenza bagnanti, in servizio presso una piscina, è titolare di una posizione di garanzia, ai sensi dell'art. 40, comma secondo, cod. pen., collegata alle sue qualifiche professionali, in forza della quale è tenuto ad assicurare l'applicazione, nella piscina, delle norme di prudenza prescritte dalla Federazione italiana nuoto. (Sulla base di queste premesse, la Corte ha rigettato il ricorso avverso sentenza di condanna che aveva ravvisato la responsabilità, per la morte di un frequentatore di una piscina, nei confronti di un istruttore di nuoto, in servizio di assistenza dei frequentatori della piscina, cui era stata contestato di avere consentito alla vittima di svolgere, nella piscina, attività subacquea pericolosa -con esercizio di apnea prolungata- pur in assenza di assistenti-bagnanti tenuti allo specifico controllo di detta attività; e ciò tenuto conto che la normativa sportiva suindicata imponeva, per lo svolgimento di tale attività, la presenza di un assistente a bordo piscina e di un altro in acqua, proprio in considerazione della difficoltà di controllare un soggetto in immersione in apnea prolungata).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40 com. 2, Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)