Sez. 5, Sentenza n. 27965 del 22/05/2026 Ud. (dep. 23/07/2026) Rv. 290556-02
INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITA' DEL PUBBLICO MINISTERO - ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI | Condizione di particolare vulnerabilità del dichiarante - Accertamento in concreto - Necessità.
INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITA' DEL PUBBLICO MINISTERO - ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI
In tema di indagini preliminari, la polizia giudiziaria, nell'assumere sommarie informazioni dalla persona offesa o dalle persone informate dei fatti, anche se si procede per i delitti di maltrattamenti in famiglia e di atti persecutori, è tenuta ad accertare concretamente la condizione di particolare vulnerabilità del dichiarante, in funzione della verifica della sussistenza dell'obbligo di documentazione con le modalità di cui all'art. 357, comma 3-ter, cod. proc. pen.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 90 quater, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 351, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 357 com. 3, Cod. Pen. art. 572 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 612 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)