Sez. 1, Ordinanza n. 12620 del 26/05/2006 (Rv. 590997 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Provvedimento ordinatorio inidoneo a pregiudicare la decisione della causa - Impugnazione con regolamento di competenza - Inammissibilità - Ordinanza di trasformazione del rito - Estensione - Fattispecie.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
Il ricorso per regolamento di cui agli artt. 42 segg. cod. proc. è ammissibile soltanto se il provvedimento impugnato abbia ad oggetto una decisione irretrattabile, sia adottato da un organo giudiziario dotato di potere decisorio e presupponga l'affermazione o la negazione della competenza. Non è, pertanto, ravvisabile la natura di pronunce sulla competenza con riferimento a provvedimenti ordinatori retrattabili o, comunque, inidonei a pregiudicare la decisione della causa, quali quelli di trasformazione del rito, ove questi non comportino anche il trasferimento della causa ad altro giudice di grado diverso o speciale. (Fattispecie relativa a ordinanza con quale il collegio aveva rimesso l'esame dell'istanza per la declaratoria di inefficacia di un sequestro al giudice unico designato, appartenente al medesimo ufficio adito. La S.C. ha precisato che in ogni caso la pronuncia, ove anche avesse statuito sulla competenza, in quanto emessa in sede cautelare, sarebbe stata soggetta a reclamo e non a regolamento di competenza).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 669 novies
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)