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Sez. L, Sentenza n. 5709 del 05/11/1979 (Rv. 402306 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - LICENZIAMENTO PER MOTIVO OBIETTIVO - DEDUZIONE DEL COLLEGAMENTO TRA LICENZIAMENTO E RIDIMENSIONAMENTO DEI PROGRAMMI DI SVILUPPO DELL'AZIENDA - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL DATORE DI LAVORO.*
Stato
decisa il 1979-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/402306-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - LICENZIAMENTO PER MOTIVO OBIETTIVO - DEDUZIONE DEL COLLEGAMENTO TRA LICENZIAMENTO E RIDIMENSIONAMENTO DEI PROGRAMMI DI SVILUPPO DELL'AZIENDA - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL DATORE DI LAVORO.*

Ai sensi dell'art 3 della legge 15 luglio 1966 n 604, il licenziamento per motivo obiettivo si giustifica con ragioni inerenti alla attivita produttiva, all'organizzazione del lavoro o al regolare funzionamento di esso. Pertanto qualora il datore di lavoro intimi un licenziamento giustificandolo con un ridimensionamento dei programmi di sviluppo in relazione ai quali erano avvenute le assunzioni, lo stesso deve fornire una prova rigorosa di tale ridimensionamento che non puo consistere in mere affermazioni di intenzioni programmatiche o di fatti economici, disgiunte dalla dimostrazione del nesso che in concreto collega le une e gli altri al provvedimento di licenziamento. Ne le pretese Disposizioni date dall'ente di controllo (nella specie, l'ESPI) sui programmi del datore di lavoro hanno alcuna capacita di legittimare un licenziamento se non si sono tradotte in comportamenti e scelte concrete dalle quali dipenda - con nesso eziologico - la soppressione del posto di lavoro. (V 4775/79, mass n 401365).*

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)