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Sez. L, Sentenza n. 6406 del 28/10/1983 (Rv. 431142 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO OBIETTIVO - ONERE PROBATORIO DEL DATORE DI LAVORO - OGGETTO - MOTIVI DELLA RIORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA - INSINDACABILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431142-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO OBIETTIVO - ONERE PROBATORIO DEL DATORE DI LAVORO - OGGETTO - MOTIVI DELLA RIORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA - INSINDACABILITÀ.*

In materia di licenziamenti individuali per giustificato motivo di carattere obiettivo, consistente nella sussistenza di "ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa", il datore di lavoro ha l'Onere di provare, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 604 del 1966, oltre all'effettiva ricorrenza delle anzidette ragioni che giustificano il licenziamento, e cioè la soppressione del settore lavorativo o del reparto al quale era addetto il dipendente licenziato, anche la impossibilità di utilizzare lo stesso lavoratore in altro settore dell'azienda, mentre sono irrilevanti - e sfuggono, quindi, al controllo del giudice - i motivi (economici, organizzativi, ecc.) ai quali è dovuta la riorganizzazione dell'attività lavorativa. (V 5709/79, mass n 402306; (Conf 1894/82, mass n 419738; (Conf 1026/80, mass n 404483).*

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)